1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge
a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;
c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;
e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;
f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;
g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;
h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali alle disposizioni del medesimo regolamento.
3. I locali di cui all'articolo 68-bis, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono dotati di supporti tecnici idonei a garantire l'osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e della previdenza sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne diventa obbligatorio l'uso.
4. La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l'irregolare o mancato funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino a quando non si verifica la installazione, l'attivazione e il ripristino del corretto funzionamento di tali supporti tecnici.